Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34647 - pubb. 24/04/2026

L’omologazione del concordato determina un vincolo sulla riduzione quantitativa dei crediti ma non impedisce il suo accertamento giudiziale

Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2026, n. 5845. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Concordato preventivo – Omologazione – Effetti sul credito – Effetto esdebitatorio – Limiti


Concordato preventivo – Azioni esecutive e di cognizione – Distinzione



La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non produce giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti stessi.


In assenza di una fase di accertamento del passivo nella procedura di concordato, il creditore può far accertare in via ordinaria il proprio credito anche successivamente all’omologazione.


Pertanto, l’effetto esdebitatorio previsto dall’art. 184 l.f. vincola il creditore alla percentuale concordataria, ma non impedisce l’accertamento giudiziale della base di calcolo del credito demandata alla cognizione del giudice ordinario.


Il divieto di azioni esecutive individuali non si estende alle azioni di accertamento e di condanna, che restano proponibili nei limiti della disciplina concordataria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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