Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34568 - pubb. 07/04/2026
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale
Cassazione civile, sez. II, 15 Settembre 2025, n. 25226. Pres. Falaschi. Est. Fortunato.
SOPRAELEVAZIONE - Diritto, ai sensi dell'art. 1127 c.c., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano - Sussistenza - Necessità di riconoscimento da parte degli altri condomini - Esclusione - Limiti o divieti - "Servitus altius non tollendi" - Assimilabilità - Costituzione - Pattuizione scritta - Necessità - Regolamento condominiale contrattuale - Idoneità
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale. (massima ufficiale)
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