Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34566 - pubb. 07/04/2026

Misure protettive e limiti temporali: inammissibilità dell’inibitoria selettiva proposta come misura cautelare

Tribunale Brescia, 07 Gennaio 2026. Est. Pernigotto.


Misure protettive ex art. 54 co. 1 CCII – Durata – Limite temporale – Misure cautelari – Inibitoria selettiva – Natura – Selettività – Irrilevanza ai fini della qualificazione



Una volta decorso il termine massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII, non è possibile ottenere ulteriori effetti inibitori nei confronti dei creditori mediante il ricorso a strumenti diversi.


L’inibitoria nei confronti di specifici creditori a promuovere o proseguire azioni esecutive o cautelari, pur richiesta in forma selettiva, mantiene natura sostanzialmente protettiva quando riproduce il contenuto tipico delle misure protettive.


La circostanza che la misura sia richiesta nei confronti di singoli creditori o categorie di creditori non ne muta la natura, potendo le misure protettive avere anche carattere selettivo.


Il bilanciamento tra la tutela del debitore e il sacrificio imposto ai creditori mediante le misure protettive è già stato operato dal legislatore anche sotto il profilo temporale e non può essere rimesso a una valutazione giudiziale in via cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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