Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34449 - pubb. 13/03/2026
Importante decisione del Tribunale di Milano sulla liberazione dell'immobile rivendicato
Tribunale Milano, 02 Dicembre 2025. Est. De Simone.
Liquidazione giudiziale – Rivendica del bene – Ordine di liberazione – Ordine di liberazione – Art. 216 CCII – Finalità restitutoria – Restituzione del bene in leasing – Inutilità del giudizio ordinario di rilascio
In questa interessante decisione, il Giudice delegato del Tribunale di Milano, nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, esamina l’istanza con cui il curatore rappresenta la necessità di riconsegnare libero da persone e cose un capannone industriale alla società di leasing, a seguito dell’accoglimento della domanda di rivendica in sede di accertamento del passivo. Il complesso immobiliare risulta occupato sine titulo da una società già affittuaria dell’azienda, il cui contratto è stato risolto.
Nell’ambito della liquidazione giudiziale, a seguito dell’accoglimento della domanda di rivendica, è ammissibile l’adozione da parte del giudice delegato di un ordine di liberazione dell’immobile occupato sine titulo, al fine di consentirne la restituzione al legittimo avente diritto libero da persone e cose.
L’ordine di liberazione previsto dall’art. 216 CCII può essere adottato non solo in funzione della vendita del bene, ma anche con finalità restitutorie, quando la riconsegna al concedente in leasing risulti funzionale a una gestione celere ed efficiente della procedura.
Non è necessario imporre al curatore l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione e di un successivo procedimento esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile, potendo la liberazione essere disposta direttamente dal giudice della procedura secondo il modello dell’art. 216 CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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