Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34447 - pubb. 13/03/2026
Processo tributario: nullità e inesistenza della notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Ottobre 2025, n. 28319. Pres. Di Marzio. Est. Fracanzani.
Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Limiti
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, è nulla e non inesistente, dovendosene disporre d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, alla stregua del principio generale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c. (massima ufficiale)
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