Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34445 - pubb. 13/03/2026

La Cassazione sulla cessione in blocco di crediti: onere della prova e integrazione del contraddittorio

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2026, n. 2290. Pres. Di Marzio. Est. Campese.


Impugnazione – Successione nel processo – Onere della prova – Cessione in blocco di crediti – Difetto di prova – Inammissibilità dell’appello


Integrazione del contraddittorio – Presupposti – Insussistenza



Il soggetto che proponga impugnazione nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, della parte del precedente grado deve non soltanto allegare, ma anche fornire la prova della propria legittimazione alla successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c., la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.


In caso di impugnazione proposta da soggetto che si affermi cessionario del credito azionato in primo grado, la mancata produzione del contratto di cessione o della documentazione idonea a dimostrare la cessione in blocco comporta l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione.


Non sussiste l’obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 c.p.c. quando difetti la prova della legittimazione del soggetto che ha proposto l’impugnazione, mancando il presupposto della valida instaurazione del giudizio da parte di un soggetto legittimato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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