Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34409 - pubb. 07/03/2026

Competenza a conoscere della controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto di "swap" concluso da una P.A. con clausola di deroga alla giurisdizione italiana

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2026, n. 1578. Pres. Manna. Est. Di Marzio.


Contratto di "swap" concluso dalla P.A. - Clausola di deroga alla giurisdizione italiana - Controversia in ordine alla validità ed efficacia del contratto - Natura civile agli effetti della giurisdizione straniera - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie



La competenza a conoscere della controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto di "swap" concluso da una P.A., recante una clausola di deroga alla giurisdizione italiana, va attribuita ai giudici dello Stato designato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa e ciò anche ove si discuta della legittimità di un successivo atto di annullamento del contratto in autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi. (In applicazione del principio, in relazione ad un contratto di "swap", stipulato da una provincia e contenente una clausola di giurisdizione esclusiva dei Tribunali del Regno Unito, successivamente annullato in sede di autotutela per "il progressivo incremento delle passività nette derivanti dalle operazioni", la S.C. ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano facendo applicazione, ratione temporis, della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 e non del Reg. UE n. 1215/2012, poiché l'azione era stata promossa in data successiva al 21 dicembre 2020, fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, cd. "Brexit"). (massima ufficiale)




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