Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34408 - pubb. 07/03/2026

Condanna alle spese in favore dello Stato della parte non ammessa al gratuito patrocinio

Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2026, n. 2445. Pres. Ferro. Est. Farolfi.


Gratuito patrocinio in materia civile (patrocinio dei non abbienti) – Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato – Pagamento delle spese processuali in favore dello stato – Necessità – Statuizione obbligatoria di carattere accessorio – Procedura ex art. 391 bis c.p.c. nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione



In tema di patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ed ove tale statuizione non sia stata disposta è da considerare errore materiale trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese; la relativa correzione trova applicazione anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ., nel migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Guido Gianferrara) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Guido Gianferrara


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