Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34402 - pubb. 06/03/2026

Transazione con un solo coerede, contitolarità del credito ereditario, litisconsorzio e art. 1304 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2026, n. 1486. Pres. Frasca. Est. Crivelli.


Credito ereditario – Contitolarità – Qualità di concreditori – Coeredi – Azione giudiziale – Assenza di litisconsorzio necessario – Transazione – Un solo coerede – Art. 1304 c.c.


Cessazione della materia del contendere – Ambito soggettivo – Transazione e litisconsorzio – Compatibilità



I crediti facenti parte del patrimonio ereditario cadono nella comunione e attribuiscono ai coeredi la qualità di concreditori, sicché ciascuno di essi può agire in giudizio per l’intero credito o per la propria quota.


Nel giudizio promosso per far valere un credito ereditario non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, poiché il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza.


I coeredi, quali concreditori, non sono sottratti alla regola dell’art. 1304 c.c. e possono singolarmente stipulare con il debitore una transazione avente ad oggetto la propria posizione, cui l’altro coerede è libero di dichiarare se intenda profittarne.


La transazione conclusa tra il debitore e uno solo dei coeredi legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra le parti stipulanti, restando impregiudicata la decisione sulla domanda proposta dall’altro coerede.


Anche nell’ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale, la stipula di una transazione tra uno dei litisconsorti e la controparte è ammissibile e produce effetti limitati al rapporto intercorrente tra gli stipulanti.


[La vicenda trae origine da un giudizio risarcitorio promosso dalla danneggiata nei confronti del Comune, accolto dal Tribunale di Salerno in favore dei due figli subentrati quali eredi. In grado di appello, il Comune e una delle coeredi avevano raggiunto un accordo transattivo; la Corte territoriale aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di quest’ultima e accolto l’appello del Comune nei confronti dell’altro coerede, rigettandone la domanda. Con il ricorso per cassazione, il coerede soccombente aveva dedotto, in sintesi, che il credito risarcitorio, quale credito ereditario indivisibile, non avrebbe potuto essere oggetto di una transazione efficace nei confronti di uno solo dei coeredi, sostenendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario e l’erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere parziale.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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