Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34400 - pubb. 06/03/2026

Fideiussione omnibus per obbligazioni future e determinazione per relationem dell’importo massimo garantito

Appello Bari, 16 Gennaio 2026. Pres. Piliego. Est. Binetti.


Fideiussione omnibus – Oggetto – Determinabilità


Fideiussione – Art. 1956 c.c. – Onere della prova



La fideiussione omnibus per obbligazioni future è valida quando sia indicato l’importo massimo garantito, essendo le obbligazioni determinabili per relationem ai rapporti intercorrenti tra debitore principale e creditore.


Ai fini della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. è necessaria la prova sia del deterioramento delle condizioni economiche del debitore successivo al rilascio della garanzia sia della consapevolezza del creditore, gravando tale onere su chi invoca la norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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