Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34400 - pubb. 06/03/2026
Fideiussione omnibus per obbligazioni future e determinazione per relationem dell’importo massimo garantito
Appello Bari, 16 Gennaio 2026. Pres. Piliego. Est. Binetti.
Fideiussione omnibus – Oggetto – Determinabilità
Fideiussione – Art. 1956 c.c. – Onere della prova
La fideiussione omnibus per obbligazioni future è valida quando sia indicato l’importo massimo garantito, essendo le obbligazioni determinabili per relationem ai rapporti intercorrenti tra debitore principale e creditore.
Ai fini della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. è necessaria la prova sia del deterioramento delle condizioni economiche del debitore successivo al rilascio della garanzia sia della consapevolezza del creditore, gravando tale onere su chi invoca la norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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