Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34366 - pubb. 28/02/2026

Esdebitazione: intestazione formale di attività imprenditoriale, gestione di società di fatto e meritevolezza

Tribunale Milano, 12 Ottobre 2025. Est. De Simone.


Esdebitazione incapiente – Art. 283 CCII – Meritevolezza – Valutazione rigorosa – Società di fatto – Coinvolgimento gestionale – Responsabilità – Intestazione fittizia di impresa – Colpa grave – Dolo o colpa grave – Esclusione della meritevolezza



La concessione dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 283, comma 7, CCII è subordinata a una valutazione rigorosa della meritevolezza del debitore, con verifica dell’assenza di atti in frode e della mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.


La partecipazione, anche quale intestatario formale di un’attività imprenditoriale, alla gestione di una società di fatto comporta responsabilità personale per le obbligazioni fiscali dell’impresa.


L’intestazione a proprio nome di un’attività imprenditoriale, con compimento di atti gestionali, integra quantomeno colpa grave nella formazione dell’indebitamento, quando il debitore avrebbe dovuto rendersi conto, secondo l’ordinaria diligenza, delle responsabilità assunte.


La sussistenza del dolo o della colpa grave nella formazione dell’indebitamento esclude il requisito soggettivo della meritevolezza e impedisce la concessione del beneficio dell’esdebitazione.


[La ricorrente aveva dedotto uno stato di sovraindebitamento derivante principalmente da accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’impresa individuale del padre, nonché dall’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra la stessa e i genitori. In particolare, dopo la chiusura dell’impresa paterna, era stata aperta un’attività intestata alla ricorrente, gestita di fatto dalla madre e operante su un conto corrente a lei intestato. Sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva iscritto a ruolo un ingente debito fiscale, pari a oltre 1,8 milioni di euro, trattenendo un decimo dello stipendio mensile della debitrice.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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