Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34317 - pubb. 21/02/2026
Conto corrente: importante decisione sulla prova del credito della banca nel fallimento e sulla regola del c.d. saldo zero
Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 2026, n. 2241. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Opposizione allo stato passivo – Crediti da conto corrente – Onere della prova – Fallimento del correntista – Terzietà – Presunzione di veridicità
Saldo zero – Natura – Tecnica semplificatoria – Presupposti di applicazione nel fallimento – Contestazione del curatore – Effetti
Principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:
"Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l’utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso."
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo a crediti derivanti da rapporti di conto corrente, l’onere della prova del credito grava sulla banca o sul cessionario, non operando nei confronti del fallimento la presunzione di veridicità degli estratti conto ex art. 1832 c.c.
Il fallimento del correntista, quale terzo rispetto al rapporto di conto corrente, non è soggetto alla presunzione di veridicità delle annotazioni contabili e può contestare integralmente l’esistenza delle operazioni sottostanti alle scritture di conto.
Il principio del c.d. “saldo zero” costituisce una tecnica semplificatoria di accertamento del credito bancario, diretta a neutralizzare gli effetti della mancata produzione degli estratti conto iniziali mediante l’azzeramento del primo saldo passivo non provato.
Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo, la banca può avvalersi della tecnica dell’azzeramento del saldo purché deduca che il conto non sia mai stato a credito del correntista nei periodi anteriori e la curatela non contesti puntualmente, con elementi documentali, l’esistenza di saldi attivi.
Qualora la curatela deduca in modo specifico che il conto sia stato, in epoca anteriore, a credito del correntista, il principio del saldo zero non è applicabile e la banca deve fornire piena prova del credito anche mediante elementi aliunde. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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