Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34315 - pubb. 21/02/2026

Responsabilità contrattuale del consulente, inapplicabilità dell’art. 2226 c.c., onere della prova dell’esatto adempimento e risarcimento del danno

Tribunale Arezzo, 18 Dicembre 2018. Est. Breggia.


Prestazione d’opera intellettuale – Consulenza fiscale e previdenziale


Art. 2226 c.c. – Inapplicabilità alle prestazioni intellettuali


Responsabilità contrattuale del professionista – Onere della prova


Consulente – Doveri di valutazione ed elaborazione dei dati


Concorso di colpa del cliente – Allegazione specifica



La prestazione di consulenza fiscale e previdenziale integra una prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c. e può essere validamente svolta anche da una società di capitali.


Le disposizioni dell’art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione per vizi e difformità dell’opera non sono applicabili alle prestazioni d’opera intellettuale, attesa l’eterogeneità di tali prestazioni rispetto a quelle di natura materiale.


In presenza di un rapporto contrattuale di prestazione d’opera intellettuale, il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, mentre grava sul professionista l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione.


L’incarico di consulenza implica il dovere del professionista di valutare ed elaborare i dati del cliente e, se necessario, di richiedere ulteriori informazioni, non potendo il professionista limitarsi a una mera attività esecutiva.


L’eccezione di concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c. richiede la specifica allegazione delle informazioni omesse o erronee e del loro concreto contributo causale al danno, non essendo sufficiente una deduzione generica.


[L’attore aveva dedotto che la convenuta, incaricata della consulenza e della gestione degli adempimenti contributivi e amministrativi, aveva erroneamente collocato l’azienda agricola in una fascia contributiva INPS non corretta, nonché aveva omesso la comunicazione del piano di smaltimento del letame, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli enti competenti. La società convenuta aveva contestato la domanda, eccependo, tra l’altro, la decadenza e la prescrizione ex art. 2226 c.c., nonché il concorso di colpa dell’attore per insufficiente cooperazione informativa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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