Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34266 - pubb. 11/02/2026
Distinzione del diritto di sopraelevazione dal diritto di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio
Cassazione civile, sez. II, 18 Giugno 2025, n. 16394. Pres., est. Scarpa.
SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) - Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Distinzione dal diritto di comunione sul lastrico - Obbligo di ricostruzione del lastrico
In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione. (massima ufficiale)
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