Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34206 - pubb. 30/01/2026
Convenzioni attuative dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ed Esecuzione forzata
Tribunale Tivoli, 08 Gennaio 2026. Est. Lupia.
Esecuzione forzata – Convenzioni attuative dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) – Applicazione l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Esclusione – Alienazione da parte dell’aggiudicatario – Indicazione nell'ordinanza di vendita dei vincoli – Verifica di lottizzazione abusiva
La Legge 22 ottobre 1971 n. 865 che regola le Convenzioni attuative dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) non prevede l’erogazione di finanziamenti pubblici. In caso di esecuzione forzata avente ad oggetto immobili realizzati in esecuzione di dette Convenzioni, non trova dunque applicazione l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Pertanto le clausole in esse contenute (quali il prezzo massimo di cessione, i divieti di alienazione o le limitazioni soggettive) non operano nella vendita forzata.
Tuttavia, ove dette clausole siano state oggetto di trascrizione (anche nel quadro D della nota), la loro efficacia torna ad operare in caso di futura alienazione da parte dell’aggiudicatario. In questa ipotesi sarà necessario riportare nella descrizione inserita nell’ordinanza di vendita e nell’avviso di vendita la presenza di detti vincoli (precisandone l’estensione, la durata e la tipologia). In ogni caso il Giudice dell’Esecuzione deve verificare che non sussista un rischio concreto di lottizzazione abusiva per effetto dell’acquisto da parte di un soggetto privo dei necessari requisiti soggettivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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