Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34027 - pubb. 13/12/2025
Sulla forma scritta dell’atto interruttivo della prescrizione del credito
Appello L'Aquila, 28 Ottobre 2025. Pres., est. Del Bono.
Obbligazioni e contratti – Prescrizione del credito – Costituzione in mora – Elementi essenziali per la sua validità
L’atto di costituzione in mora, per essere considerato valido e produrre i relativi effetti di legge, deve contenere tutti gli elementi considerati essenziali per la sua validità. In particolare, trattandosi di un atto giuridico unilaterale recettizio con contenuto dichiarativo, si richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità, sicché la sottoscrizione ad opera del mittente fa quindi parte del contenuto essenziale previsto (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) comportando, la sua mancanza, l’incapacità dell’atto a produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione.
[Nella fattispecie la Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha erroneamente considerato interrotto il termine di prescrizione in ragione della ritenuta validità, a tal fine, della lettera di costituzione in mora inviata dall’istituto finanziante e perfezionatasi per compiuta giacenza, nonostante la stessa fosse inidonea allo scopo in quanto priva della sottoscrizione del mittente creditore.] (Adriano Di Donato e Clelia Iovine) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Adriano Di Donato e dell’Avv. Clelia Iovine
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