Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34016 - pubb. 12/12/2025
Comunione ereditaria e uso esclusivo del bene
Tribunale Brindisi, 11 Novembre 2025. Est. Natali.
Comunione ereditaria – Uso esclusivo del bene – Onere del dissenso
Indennità per godimento del bene comune – Natura non risarcitoria – Debito di valuta
Equità – Funzione integrativa e correttiva
Divisione ereditaria – Vendita dei beni e ripartizione del ricavato
L’uso esclusivo dell’immobile comune da parte di un coerede non comporta automaticamente il diritto degli altri alla corresponsione di un’indennità, essendo necessario che abbiano manifestato il proprio dissenso o richiesto l’uso del bene e ne siano stati impediti.
L’indennità dovuta dal coerede che ha goduto in via esclusiva del bene comune ha natura indennitaria e non risarcitoria; deve essere determinata sulla base del valore locatizio medio, con applicazione dei soli interessi legali ed esclusa la rivalutazione monetaria.
Il principio di equità può operare anche praeter legem, quale criterio integrativo che consente di conformare la misura dell’indennità alle circostanze del caso concreto, fermo il limite del rispetto delle regole di stretto diritto.
Una volta venduti i beni oggetto della comunione ereditaria, la divisione deve avvenire mediante ripartizione pro-quota del ricavato, con accantonamento della parte spettante al coerede che abbia utilizzato esclusivamente l’immobile sino alla determinazione dell’indennità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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