Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34015 - pubb. 12/12/2025

Esecuzione mobiliare presso terzi – Onere di specificazione e di precisazione nella dichiarazione da parte del terzo nel caso di precedenti pignoramenti

Tribunale Bari, 10 Giugno 2025. Est. Mezzina.


Esecuzione mobiliare presso terzi – Onere di specificazione e di precisazione nella dichiarazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 550 c.p.c. nel caso di precedenti pignoramenti – Conseguenze



Per il Tribunale di Bari, quale Giudice dell’Esecuzione mobiliare presso terzi, se il terzo pignorato dichiara l’esistenza di una o più pendenze giudiziarie esecutive è obbligato anche a specificare e a precisare nella dichiarazione l’identità dei creditori pignoranti, la data di notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità rese e gli eventuali pagamenti già eseguiti in base ai provvedimenti di assegnazione emessi, oltre che l’indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi a cui pendono i giudizi ed il n. RGE delle procedure. In caso contrario, il Giudice disporrà d’ufficio apposita udienza per consentire l’integrazione e, in caso di mancata ottemperanza all’incombenza, provvederà ad emettere Ordinanza di Assegnazione ai sensi dell’art. 548 c.p.c.. (Gilberto Casalino) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gilberto Casalino


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