Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33983 - pubb. 06/12/2025
Concordato semplificato: inammissibilità per difetto di buona fede nella precedente composizione negoziata e simulacro di consultazione dei creditori
Tribunale Bologna, 23 Settembre 2025. Pres. Liccardo. Est. Mirabelli.
Concordato semplificato – Presupposti – Buona fede nella precedente composizione negoziata
Composizione negoziata – Effettività delle trattative – Necessità di un corredo informativo completo
Termini per l’adesione dei creditori – Irragionevolezza del termine di tre giorni
Continuità indiretta – Necessità di presentazione e discussione nella composizione negoziata
Inammissibilità del ricorso – Interruzione anticipata e ingiustificata della composizione negoziata
L’accesso al concordato semplificato richiede la verifica della buona fede “speciale” nella gestione della composizione negoziata, intesa come effettivo tentativo di soluzione negoziale e piena disclosure delle informazioni necessarie ai creditori.
La trattativa è effettiva solo quando ai creditori viene presentata una proposta chiara, documentata e attendibile, corredata da tutte le informazioni necessarie per esprimere un giudizio consapevole.
La concessione ai creditori di un termine di tre giorni per pronunciarsi sulla proposta non integra una reale negoziazione, risolvendosi in un mero simulacro di consultazione.
La soluzione della continuità indiretta, se destinata a costituire l’asse portante del successivo concordato semplificato, deve essere illustrata e discussa nella fase negoziata, non potendo essere introdotta solo nella successiva domanda di omologa.
È inammissibile la domanda di concordato semplificato quando la composizione negoziata sia stata interrotta senza avere esaurito le verifiche, le interlocuzioni e le valutazioni necessarie alla costruzione di una proposta realmente trattabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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