Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33975 - pubb. 04/12/2025
Opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Venezia su cessioni in blocco e onere della prova
Tribunale Venezia, 16 Novembre 2025. Est. Caserta.
Cessione in blocco di crediti bancari – Onere della prova – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Cessione in blocco – Dichiarazioni unilaterali del cedente – Valore probatorio
Opposizione a decreto ingiuntivo – Carenza di titolarità del credito – Revoca del decreto
In tema di cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha mera funzione di pubblicità-notizia e non è sufficiente, da sola, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, che deve fornire la prova dell’inclusione del credito stesso nel perimetro della cessione.
Le dichiarazioni unilaterali delle società cedenti, non accompagnate dal contratto di cessione o dalle pubblicazioni ufficiali, non costituiscono prova idonea della titolarità del credito e non possono sostituire la produzione della documentazione attestante il trasferimento del rapporto.
La mancata prova della titolarità del credito azionato comporta la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare non sussistenti i presupposti per la tutela monitoria; restano assorbite le ulteriori eccezioni di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco De Nadai
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