Procura Generale Cassazione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32771 - pubb. 07/03/2025
Il Procuratore Nardecchia: nel contratto di mutuo, la nascita dell'obbligo di restituzione si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario
Procura Generale della Cassazione, 20 Gennaio 2025. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.
Mutuo solutorio – Disponibilità giuridica – Accreditamento in conto corrente – Ripianamento precedenti passività – Legittimità – Titolo esecutivo – Sussistenza
Si chiede quindi il rigetto dei due primi motivi del ricorso con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, non rilevando, a tal fine, che sia previsto, nell’accordo tra le parti, l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. L'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integra la traditio rei dato che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Nel mutuo solutorio il ripianamento delle precedenti passività costituisce una legittima e fisiologica modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità giuridica del mutuatario. Il contratto di mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
p.q.m.
Il P.M. chiede il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso con rimessione della causa alla II Sezione civile per la decisione dei restanti motivi.
Roma, 20 gennaio 2025
PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia
La decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 05 marzo 2025, n. 5841.
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