Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32603 - pubb. 05/02/2025

Il Tribunale di Firenze sulle azioni risarcitorie ed il confronto con l’alternativa liquidatoria

Tribunale Firenze, 08 Gennaio 2025. Pres. Legnaioli. Est. Soscia.


Concordato preventivo – Azioni revocatorie o risarcitorie – Art. 87, lett. h), CCII – Confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale



Questa interessante decisione del Tribunale di Firenze – della quale in questa Rivista abbiamo già messo in evidenza aspetti di assoluto rilievo – affronta anche la questione delle possibili azioni di responsabilità e delle ragioni per cui, anche sotto questo rilevante aspetto, la proposta concordataria risulta preferibile alla liquidazione giudiziale.


In particolare, l’impresa ha giustificato la maturazione di un ingente credito verso la controllante per operazioni infragruppo (noleggio e finanziamenti), sostenendo che tali operazioni rientravano nella business judgement rule, soprattutto considerando gli investimenti effettuati nel 2021-2022, destinati a concludere un'operazione con il fondo THCP.


L'attestatore ha tuttavia segnalato come l'erogazione di finanziamenti e il mancato incasso di crediti abbiano inciso sulla liquidità della società, mentre gli investimenti potrebbero aver mostrato segnali di criticità già dal 2019.


Il commissario giudiziale, da parte sua, ha ritenuto non censurabile l'operato dell'organo gestorio riguardo agli investimenti finalizzati al perfezionamento dell'accordo con il fondo THCP, ma ha sollevato perplessità riguardo ai finanziamenti erogati alla controllante dopo il 20 maggio 2022, quando la crisi finanziaria era già avanzata. Tali finanziamenti (pari a 868.000 euro) sono stati giudicati dannosi per i creditori, poiché hanno aggravato la situazione finanziaria della debitrice, riducendo i flussi finanziari che avrebbero potuto essere utilizzati per soddisfare debiti scaduti. Il danno è stato quantificato in 868.000 euro, imputato esclusivamente all'organo amministrativo, non al collegio sindacale, che aveva monitorato costantemente la situazione finanziaria della società e richiesto la convocazione di un consiglio di amministrazione.


Il Commissario giudiziale ha dunque concluso che «i finanziamenti erogati alla controllante successivi al 20/05/2022 hanno sicuramente aggravato il passivo della Ricorrente arrecando, conseguentemente, un pregiudizio al ceto creditorio».


Il Commissario ha ciononostante ribadito la convenienza della proposta concordataria, rilevando che, alla luce dei dati esposti, «gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo, considerata altresì la maggiore celerità con cui possono soddisfare le proprie ragioni di credito». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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