Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32440 - pubb. 07/01/2025
La domanda con riserva ex art. 44 CCI può essere dichiarata inammissibile solo a fronte di una radicale carenza informativa o di un manifesto abuso dello strumento
Appello Firenze, 17 Dicembre 2024. Pres. Primavera. Est. Nannipieri.
Accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza - Domanda con riserva - Inammissibilità - Omissioni documentali
Con questa decisione, la Corte d’Appello di Firenze, in sede di reclamo avverso la decisione con la quale il giudice di prime cura aveva dichiarato inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell’art. 44 CCII e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, ha riformato la decisione impugnata “in quanto, pur a fronte di alcune irregolarità e carenze rispetto alle previsioni dell'art. 39, comma 3, CCI, ha omesso di verificare se la documentazione prodotta o già agli atti fosse comunque ragionevolmente sufficiente in relazione alle finalità perseguite”.
La Corte ha, infatti, affermato che “una preliminare dichiarazione di inammissibilità della domanda ex alt. 44 CCI, pur in assenza di una previsione normativa espressa, è comunque possibile e doverosa, ma solo a fronte di una radicale carenza informativa o di un manifesto abuso dello strumento di regolazione, non per mere irregolarità ed omissioni non pregiudicanti le finalità perseguite.
[Nel caso di specie, l’irregolarità che ha indotto il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda consisteva nella mancanza delle dichiarazioni IRAP dei tre anni precedenti e la mancata indicazione delle cause di prelazione di alcuni crediti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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