Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32209 - pubb. 13/11/2024
Il Tribunale di Ferrara interviene sul nuovo art. 283 CCII
Tribunale Ferrara, 05 Novembre 2024. Pres., est. Ghedini.
Esdebitazione dell’Incapiente ex art. 283 CCII - Modifica normativa del “Correttivo-ter” - Ambito di applicazione dell’istituto - Limite di reddito per l’accesso al beneficio - Interpretazione sistematica della soglia di reddito indicata al secondo comma - Necessità - Sovrapposizione dei due istituti - Esclusione
Con riferimento al limite di reddito per l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, il ‘Correttivo-ter’ ha modificato il secondo comma della disposizione che, ove interpretato in senso letterale, restituisce come incapiente e potenziale beneficiario della esdebitazione il debitore che, in realtà, ha eccedenze di reddito, rispetto a quanto occorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia, destinabili ai creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata.
La norma intesa in senso letterale, dunque, appare inverosimile e irragionevole, creando uno spazio di evidente sovrapponibilità con la procedura liquidatoria e consentendo al debitore l’accesso all’esdebitazione immediata, in spregio alle ragioni dei creditori la cui tutela ha rango costituzionale.
Un’interpretazione sistematica e non letterale del secondo comma dell’art. 283 CCII, dunque, conduce a ritenere che il giudice dovrà di volta in volta, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della liquidazione controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse.
Con riguardo alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e dell’incapiente vanno intesi, dunque, come speculari ed alternativi: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi non abbia alcuna utilità da distribuire ai creditori. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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