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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32134 - pubb. 29/10/2024
La Cassazione riepiloga le regole sulla efficacia probatoria della posta elettronica semplice
Cassazione civile, sez. III, 18 Settembre 2024, n. 25131. Pres. Travaglino. Est. Rubino.
Posta elettronica - Firma “semplice” - Valore probatorio
In merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, con questa interessante decisione, la Corte di cassazione ci ricorda che “i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi:
(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii];
(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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