Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32051 - pubb. 09/10/2024

Concordato semplificato: tardivo deposito dell’elaborato dell’ausiliario e riduzione del compenso nella misura fissa di un terzo

Tribunale Vicenza, 09 Agosto 2024. Est. Grassi.


Concordato semplificato – Ausiliario ex art. 68 c.p.c. – Compenso – Liquidazione – Ritardo nel deposito dell’elaborato – Riduzione del compenso nella misura di un terzo



Il Tribunale di Vicenza, nel contesto della impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’ausiliario nominato nell’ambito del concordato semplificato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., ha affermato la propria competenza affermando che “per effetto del richiamo all’art. 68 c.p.c. operato espressamente dall’art. 25 sexies co. 3 CCII va ritenuta sussistente la competenza funzionale di questo Tribunale in composizione monocratica quale organo deputato a conoscere della opposizione di cui all’art. 170 Testo Unico Spese Giustizia”.


In ordine poi al ritardo nel deposito dell’elaborato, il tribunale ha affermato il seguente principio di diritto:
“La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, nè con riferimento al quantum, nè con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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