Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31984 - pubb. 02/10/2024

Cassazione: il diniego di apertura della procedura del consumatore è reclamabile innanzi al Tribunale

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2024, n. 24870. Pres. Acierno. Est. Valentino.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Diniego di apertura della procedura per carenza di meritevolezza - Reclamo - Ammissibilità - Regolamento di competenza d’ufficio - Reclamabilità davanti al tribunale in composizione collegiale



Il provvedimento di mera inammissibilità è reclamabile, poiché è escluso che non produca effetti lesivi per il debitore per la mera riproponibilità senza limiti dell'istanza, fondandosi la decisione su un sindacato effettivo sui requisiti di accesso alla procedura, non necessariamente modificabili o frutto di situazioni contingenti, così da rendere necessario un riesame da parte di giudice diverso, ai fini della effettiva tutela dei diritti del consumatore.


In linea con l’esame testuale dell'art.70 CCI, da cui emerge come il reclamo in Corte d’Appello sia limitato al provvedimento di diniego dell’omologazione del piano assunto all’esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell’OCC, l’organo competente al reclamo contro il provvedimento di inammissibilità va individuato nel tribunale in composizione collegiale, sul modello camerale degli artt. 738 e ss. c.p.c. e 669 terdecies c.p.c.


La competenza del tribunale si pone in continuità con il reclamo avverso i provvedimenti del curatore e giudice delegato nelle procedure concorsuali (art. 26 legge fall. oggi di fatto trasfuso nell’art.124 d.lgs n. 14/2019), anche alla luce dei molteplici interventi di adeguamento operati nel tempo dalla Corte Costituzionale, per offrire maggiori garanzie processuali quando le decisioni afferiscono ai diritti e non all’esercizio di poteri doveri di gestione (Cass., n. 4346/ 2020).


Anche nel decreto correttivo al CCII, in corso di approvazione, allo stato l’art. 70 è stato riformulato prevedendo, tra l’altro che: «Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità [il giudice] provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile». (Fabiola Tombolini) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona


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