Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31586 - pubb. 03/07/2024

Rivendica di beni fungibili e onere della prova del creditore

Tribunale Ancona, 14 Maggio 2024. Pres. Pompetti. Est. Mantovani.


Fallimento – Accertamento del passivo – Rivendica di beni fungibili – Denaro – Onere della prova



In sede fallimentare, le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicatili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento.


[Nel caso di specie, il creditore, seppure in termini di vicinanza della prova fosse nelle condizioni di dimostrare la quantificazione specifica delle somme erogate dal GSE nonché l'eventuale vincolo di indisponibilità idoneo a derogare al principio di cui all'art. 1852 c.c., si è limitato a depositare l'estratto conto del conto corrente intestato al debitore il quale non era dedicato unicamente all'accredito degli incentivi del GSE afferente due periodi specifici, così omettendo di offrire la prova, essenziale ai fini di ammettere la rivendica delle somme di denaro quali beni fungibili per eccellenza, della specifica individuazione delle somme di cui viene chiesta la restituzione in uno alla prova della mancata confusione fra queste somme e quelle inerenti più in generale il patrimonio del fallito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale