Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13434 - pubb. 05/10/2015
Le azioni degli ascendenti restano al tribunale per i minorenni
Corte Costituzionale, 24 Settembre 2015, n. 194. Est. Grossi.
Ricorso degli ascendenti per far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - Art. 317-bis c.c. Competenza del tribunale per i minorenni, anziché del tribunale ordinario - Eccesso di delega - Irragionevolezza sotto più profili
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall’art. 96, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione. Il “cumulo processuale” si giustifica in relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio siano soggettivamente “le stesse” (vale a dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori); e, inoltre, in relazione alla necessità che il giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi. Identico discorso vale, ovviamente, anche per la vis attrattiva disposta a favore del tribunale ordinario ove, sempre «tra le stesse parti», penda giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., per il caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza in tema di responsabilità genitoriale sui figli minori. Si tratta, quindi, di una “concentrazione” processuale che presenta una ratio evidentemente non irragionevole e non certo riconducibile a mere esigenze di speditezza processuale. La quale ratio, tuttavia, non impone affatto di adottare una medesima soluzione regolativa per l’ipotesi, del tutto differente, del contenzioso introdotto da parte degli ascendenti che lamentino un pregiudizio per il loro diritto di mantenere con i nipoti minorenni «rapporti significativi», quando sia stato loro impedito di esercitarlo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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