Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10333 - pubb. 28/04/2014
Competenza territoriale e minori: il trasferimento unilaterale non radica la competenza
Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2013, n. 17746. Est. Acierno.
Esercizio della responsabilità genitoriale – Controversia – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Trasferimento contingente o unilateralmente deciso – Idoneità a radicare la competenza – Esclusione.
Esercizio della responsabilità genitoriale – Procedimenti di revisione ex art. 710 c.p.c. riguardanti minori – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Sussiste.
Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente in ordine a provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale ex artt. 330 e 333 cod. civ., deve aversi riguardo al luogo della dimora abituale alla data della domanda (Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del 2006). Il riferimento all'effettiva dimora del minore non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale o sia invece frutto di uno spostamento o trasferimento recente e contingente, o unilateralmente deciso da uno dei genitori, sostanzialmente in coincidenza temporale con la proposizione del ricorso. In forza di tale principio (applicato, in virtù dell'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" anche quando il mutamento di fatto intervenga nel corso di una procedura già instaurata, cfr. Cass. 3587 del 2003) la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento. La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto di variazioni successive della residenza del genitore, prevalendo la stabilità sulla prossimità transitoria, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione. Il criterio della residenza o dimora abituale è univocamente adottato anche nei procedimenti relativi all'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio (nella dizione ratione temporis ancora vigente), come stabilito in Cass. 21750 del 2012. Quest'ultima pronuncia contiene l'ulteriore declinazione del principio sopra delineato, affermando che "nella individuazione in concreto di luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, essendo invece necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale". Peraltro, deve osservarsi che il criterio indicato coincide perfettamente con quello della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate. L'applicazione pratica di tale criterio conduce a dare rilievo esclusivamente al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore al momento della proposizione della domanda (S.U. 1984 del 2012). Il principio di prossimità, non può, pertanto, essere ritenuto contrapposto a quello della residenza abituale, ma, al contrario, si deve ritenere che ne sottolinei l'effettività imponendo l'accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore, senza dare rilievo al mero dato anagrafico-amministrativo. L'effettività dell'accertamento, coerentemente con le fonti convenzionali e del diritto dell'Unione Europea, non esclude, tuttavia, la necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il criterio della residenza abituale del minore, ai fini della determinazione della competenza territoriale, risulta codificato nei procedimenti ex art. 710 cod. proc. civ., riguardanti l'affidamento dei figli minori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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