Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7613 - pubb. 25/07/2012
Opposizione al matrimonio per incapacità naturale di uno dei nubendi
Tribunale Varese, 09 Luglio 2012. Est. Bonomi.
Opposizione di terzo al matrimonio – Art. 102 c.c. – A causa della incapacità del nubendo – Condizioni e Limiti.
In materia di opposizione al matrimonio, promossa ex artt. 102 c.c., 59, 60 d.P.R. 396/2000, in linea di principio è esclusa la facoltà di opposizione per la incapacità naturale di uno dei nubendi; l’unica eccezione concerne l’opposizione promossa dal Pubblico Ministero, ex art. 102, ultimo comma, c.c., che può fondarsi sullo stato di “infermità di mente di uno dei nubendi in quanto a causa dell’età non possa essere promossa l’interdizione”. L’unica causa, legata all’età, che impedisce la promozione del giudizio di interdizione è quella del minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età (infatti, per il minore, nell’ultimo anno di età, può essere richiesta la misura interdittiva). Pertanto, fuori dai casi in cui l’età esclude il giudizio di interdizione, la misura di protezione, contro il matrimonio contratto dall’infermo di mente, è la richiesta di misura interdittiva accompagnata dalla istanza ex art. 85 comma II c.c. per la sospensione della celebrazione del matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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