Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6870 - pubb. 30/01/2012
Uso esclusivo di immobile in comunione e obbligo di pagamento della quota di frutti civili
Tribunale Roma, 23 Gennaio 2012. Est. Cirillo.
Comunione - Diritto del comproprietario di uso esclusivo del bene comune - Condizioni - Diritto del comproprietario che non utilizza il bene di ottenere un compenso - Esclusione - Richiesta di utilizzare il bene in maniera diretta - Obbligo di pagamento della corrispondente quota di frutti civili - Sussistenza.
Comunione di bene immobile - Separazione consensuale - Accordo in ordine all'utilizzo del bene in via esclusiva - Obbligo di corresponsione della quota di frutti civili traibili dal godimento del bene - Esclusione.
Comunione di bene immobile - Giudizio di separazione coniugi - Domande di divisione del bene immobile appartenente alla comunione - Manifestazione del intenzione di utilizzare il bene - Esclusione - Modifica delle condizioni di separazione - Ripensamento - Esclusione.
L'uso diretto del bene comune altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo da parte del comproprietario che gode in via esclusiva del compendio di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili; colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, pertanto, tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, mentre ove il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile. (Francesco Mainietti) (riproduzione riservata)
Qualora il coniuge comproprietario di un immobile facente parte della comunione legale in sede di separazione consensuale abbia concordato con l'altro coniuge l'utilizzo del bene in via esclusiva in favore di quest'ultimo, il primo non può chiedere al coniuge che utilizza il bene la corresponsione della quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile. (Francesco Mainietti) (riproduzione riservata)
La domanda giudiziale proposta da un coniuge per la divisione del bene comune assegnato in sede di separazione consensuale all'altro coniuge, anche se accompagnata dalla richiesta del pagamento di un indennizzo, non costituisce idonea manifestazione circa l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta in quanto, una volta omologate, le condizioni della separazione sono modificabili solo in seguito ad apprezzamento giurisdizionale del mutamento di circostanze che le hanno fondate da parte del competente giudice della separazione, non già per unilaterale dissenso o ripensamento dell'originaria intesa che avrebbe erroneamente accordato l'assegnazione al coniuge pur senza coabitazione dei figli. (Francesco Mainietti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainietti
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