Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21261 - pubb. 20/02/2019
Anche nel giudizio di separazione può essere nominato un curatore per i minori coinvolti
Tribunale Torino, 21 Dicembre 2018. Pres., est. Castellani.
Giudizio di separazione – Nomina del curatore speciale per i bambini coinvolti – Necessità – Valutazione del giudice – Sussiste
Il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità tra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra i genitori e figli, dovendo piuttosto ritenersi che tale conflitto possa determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. 24.5.2018 n. 12957). Nel caso di procedimento minorile, in cui già nominato un curatore, trasmesso al G.O. per competenza, l’originaria nomina della curatela va confermata, attesa la valutazione già fatta a suo tempo dal Tribunale per i minorenni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
DECRETO
Visti gli atti del procedimento;
letta la memoria depositata dall’Avv. …12.2018 depositata in Cancelleria dall’Avv. … nominata Curatore speciale dei minori …. nell’ambito del procedimento di limitazione /ablazione della responsabilità genitoriale avanti al Tribunale per i minorenni di Torino (decreto ...8.2018);
dato atto che il Giudice minorile ha dichiarato la propria incompetenza a ulteriormente provvedere a tutela dei predetti minori con decreto ..12.2018, attesa la pendenza del presente procedimento di separazione giudiziale tra i genitori dei minori (art. 38 disp. att. c.c.);
osservato che nel periodo più recente la Suprema Corte ha posto fortemente l’accento sull’esigenza che il minore sia adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano, non solo minorili ma anche al Tribunale ordinario, in tutte le situazioni in cui si profila un conflitto di interessi con coloro che per legge lo rappresentano, ossia i genitori, orientamento che muove dal presupposto della posizione del minore quale parte processuale e dall’importanza che il medesimo possa contribuire alla definizione del procedimento che lo riguarda, anche attraverso l’ascolto (Cass. 6.3.2018 n. 5256; Cass. 12.11.2018 n. 29001);
considerato che l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra è stato confermato di recente con riferimento al giudizio sulla crisi familiare, affermando la Corte che “il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità tra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra i genitori e figli”, dovendo piuttosto ritenersi che tale conflitto possa “determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito” (Cass. 24.5.2018 n. 12957);
che, passando alla presente vicenda, tale conflitto pare sussistere, non solo perché decisione conforme è stata assunta dal Tribunale per i minorenni di Torino con il menzionato , recente, decreto, ma soprattutto riflettendo che i due minori si trovano tuttora inseriti in una comunità socioeducativa insieme alla madre , obbligata a permanervi sulla scorta del decreto ….8.2018 che, per inciso, il T.M., dichiarandosi incompetente, non ha revocato (né risulta oggetto di gravame);
che, al riguardo, risulta decisiva la considerazione che, oltre alla sottoposizione del padre … … a misure restrittive penali, il percorso di valutazione delle competenze genitoriali materne è ancora in corso e i Servizi non hanno depositato al Tribunale le relazioni richieste e se è vero che la sig.ra .. in più occasioni denunciò i comportamenti pregiudizievoli del marito …. e chiese l’aiuto dei Servizi accettando senza riserve una collocazione protetta, nondimeno veniva segnalata una tendenza della signora a minimizzare determinati comportamenti dell’altro genitore e, soprattutto, gli effetti negativi di essi per i figli.
P.Q.M.
Visti gli artt. 78 c.p.c. , 336 ult. co. c.c.
Conferma la nomina dell’Avv. … quale Curatore speciale dei minori ….;
sollecita ai Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell’Età evolutiva di zona l’invio di relazioni sul percorso comunitario della sig.ra … insieme ai figli e sulle prospettive future, con particolare riguardo alle eventuali dimissioni e ai necessari interventi di sostegno e controllo;
fissa nuova udienza di comparizione delle parti all… ….1.2019 ore … , assegnando termine per costituzione all’Avv. … sino a 10 giorni prima dell’udienza e termine ai difensori delle parti per eventuali note di replica sino all’udienza;
si comunichi al P.M. e alle parti costituite
Così deciso in Torino, 21.12.2018
Il Presidente
Cesare Castellani