Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28029 - pubb. 14/10/2022

Scissione abbreviata totale di società non azionaria e iscrizione nel Registro imprese prima del decorso del termine per l’opposizione

Tribunale Prato, 05 Settembre 2022. Est. Brogi.


Società – Scissione abbreviata totale – Iscrizione prima del decorso del termine per l’opposizione



Il Tribunale di Prato ha confermato l’iscrizione di una scissione c.d. abbreviata totale di società non azionaria prima del decorso del termine ad opponendum di giorni 60 dall’iscrizione della relativa delibera.

La pronuncia costituisce il terzo precedente in argomento, dopo Tribunale di Vicenza (2007, conforme) e Tribunale di Novara (2021, difforme).

Nel caso in esame, dopo l’iscrizione dell’atto, rogato dopo il decorso del termine abbreviato di giorni 30 dall’iscrizione della relativa delibera, il Conservatore del RR.II. ha fatto ricorso al Giudice del Registro affinché venisse ordinata oltre alla cancellazione della cancellazione della società scissa, l’iscrizione delle società risultanti dalla scissione.

Il Giudice, ritenuta priva di pregio l’interpretazione avallata dal Consiglio Notarile del Triveneto nella massima LA.8 – secondo cui “(Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni - 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11) - Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1, c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, comma 5, e 2506 ter, comma 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505 quater c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati“ – pure richiamata in atto, ha ugualmente rigettato il ricorso e confermato l’iscrizione della scissione osservando, tra l’altro, che:

- l’aporia normativa nel cui solco si inserisce la citata massima LA.8 è ulteriormente aggravata dall’art. 2 comma 7-bis, DL 91/2014 che, nel consentire al Conservatore un controllo successivo all’iscrizione dell’atto, si pone in contrasto con il principio di irreversibilità degli effetti organizzativi prodotti, di cui all’art. 2504-ter c.c., così diventando assai difficile, se non teorica, l’applicazione del citato art. 2, comma 7-bis;

- tale aporia normativa genera una questione di incostituzionalità del combinato disposto delle richiamate norme in relazione al principio di ragionevolezza, di cui agli artt. 24 e 3 Cost., questione che tuttavia non è stata rimessa alla Corte Costituzionale, mancando nella fattispecie il requisito della rilevanza ai fini del decisum;

- nel caso in esame il principio dell’irreversibilità degli effetti dell’organizzazione societaria, invocato dallo scrivente notaio rogante, dischiude le “forche caudine” passate le quali non è più possibile mettere in discussione la vicenda pubblicizzata. (Tullio Alberto Lops) (riproduzione riservata)



Segnalazione di Tullio Alberto Lops, Notaio e Avvocato


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