Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25168 - pubb. 22/04/2021
Natura del procedimento ex art. 2409 c.c., principio della domanda e del contraddittorio, danno per la società o per la controllata
Tribunale Bari, 23 Marzo 2021. Pres. Simone. Est. Napoliello.
Natura del procedimento ex art. 2409 c.c. – Principio della domanda e principio del contraddittorio – Profili processuali
Società di capitali – Denunzia al tribunale – Presupposti – Fondato sospetto – Gravi violazioni nella gestione – Potenziale danno per la società o per una sua controllata
Società di capitali – Denunzia al tribunale – Presupposti – Gravi violazioni nella gestione – Potenziale danno per la società o per una sua controllata
L’art. 2409 c.c. delinea un procedimento non contenzioso e di volontaria giurisdizione, a tutela di un interesse generale all’ordinato svolgimento dell’attività economica, essendo finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società e, solo in via indiretta, tutela l’interesse dei soci e dei creditori.
Il procedimento di denunzia al tribunale non è sottoposto a preclusioni assertive o probatorie né ad una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il presupposto di applicabilità dell’art. 2409 c.c. risiede nel fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto, anche senza dolo o colpa, gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o una o più controllate.
Ai fini dell’instaurazione del procedimento, chi ricorre deve, pertanto, manifestare un fondato sospetto, fornendo indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza, tuttavia, essere tenuto a provare pienamente l’irregolarità denunciata nella sua materialità, la quale deve, invece, essere accertata attraverso il controllo giudiziario.
La legge prevede, poi, espressamente, che il giudice – a fronte di una grave irregolarità – deve valutare se essa possa arrecare danno alla società o a una o più controllate. Tale elemento, introdotto dalla riforma del 2003 ma ritenuto necessario anche dalla giurisprudenza precedente alla novella, rende rilevante l’irregolarità purché essa possa determinare un danno anche solo potenziale alla società, e non anche un pregiudizio effettivo.
Le gravi irregolarità nella gestione devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento del Tribunale, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale se abbiano già esaurito tutti i loro effetti. Possono consistere nel compimento o nell’omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza o avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimoniale sociale, capaci di provocare un danno al patrimoniale sociale e di conseguenza agli interessi dei soci e dei creditori sociali o un grave turbamento dell’attività sociale.
Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell’ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l’eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.
L’omesso esercizio dei diritti sociali nella controllata può giustificare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. (Gabriele Potenza) (Salvatore De Vitis) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Gabriele Potenza e dell’avv. Prof. Salvatore De Vitis
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