Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7735 - pubb. 05/09/2012
Dichiarazione di fallimento, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione
Tribunale Roma, 08 Marzo 2011. Est. Marzia Cruciani.
Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera della curatela fallimentare, dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza della pendenza del giudizio o della sua dichiarata interruzione - Interruzione del processo - Effetti - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Il termine perentorio per la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. decorre – nei confronti della curatela – dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, giacché da tale momento la parte fallita ha conoscenza legale dell’evento interruttivo. (Alberto Anelli) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Conoscenza dell'evento interruttivo del processo
- ∙ Decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto
Segnalazione dell'Avv. Alberto Anelli
Massimario, art. 17 l. fall.
Massimario, art. 43 l. fall.
Massimario, art. 305 c.p.c.
Il testo integrale
Testo Integrale