Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6680 - pubb. 09/11/2011

Sospensione del provvedimento cautelare impugnato e contraddittorio; ricorso ex articolo 700 per la restituzione della azienda concessa in affitto

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 20 Ottobre 2011. Est. Caputo.


Procedimento cautelare - Reclamo - Sospensione del provvedimento cautelare concesso in primo grado - Previsione di un termine di efficacia del provvedimento di sospensione - Non necessità.

Affitto di azienda - Restituzione - Ricorso al procedimento cautelare di cui all'articolo 700 c.p.c. - Ammissibilità - Finalità di consentirne la ripresa, funzionalità ed operatività.



La mancata previsione di un'efficacia limitata nel tempo del provvedimento con il quale il giudice del reclamo, ai sensi dell'articolo 669 Sexies, comma 2, c.p.c., sospende l'esecuzione del provvedimento cautelare concesso dal giudice di primo grado, trova la sua logica spiegazione nel fatto che, in questo caso, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di cui all'articolo 669 Sexies c.p.c., si è in una fase di impugnazione, nella quale vi è già stata una precedente fase a contraddittorio pieno e non vi è urgenza di assicurare il contraddittorio ai fini della conferma o meno del provvedimento, urgenza che è, invece, presente nel caso di provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il rimedio del ricorso all'articolo 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dell'azienda concessa in affitto appare quello più funzionale ad assicurare la restituzione dell'azienda al proprietario nel più breve tempo possibile, al fine di consentirne la ripresa di una piena funzionalità ed operatività, obiettivi, questi, che non potrebbero essere assicurati da un provvedimento di sequestro giudiziario, di certo più idoneo alla conservazione del bene per impedirne deterioramenti, alterazioni o la sottrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 669sexies c.p.c.

Massimario, art. 700 c.p.c.


Il testo integrale


 


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