Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20677 - pubb. 26/10/2018

PCT: sulla nullità del deposito dell’atto di citazione mediante scansione di immagine

Tribunale Bergamo, 03 Gennaio 2018. .


Processo Civile Telematico – Prescrizioni inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici – Violazione – Nullità – Esclusione – Deposito dell’atto di citazione mediante la scansione di immagine



Il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. 44/20122 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché ove il deposito dell’atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un’immagine detta evenienza costituisce una mera irregolarità.

Lo stesso dicasi per la mancata sottoscrizione autografa sull’originale cartaceo dell’atto e della relata di notifica, posto che detti atti sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore, così consentendo di identificare con certezza il soggetto da cui essi provengono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Cruschi


… Dichiararsi altresì l’inammissibilità dell’atto di citazione avversario in quanto depositato con modalità non conformi alle norme che disciplinano il Processo Civile Telematico ed in particolare al Regolamento ex D.M. n. 44/2011 e alle specifiche tecniche (atto nativo non digitale; dichiarazione di conformità non riflettente la realtà). Dichiararsi altresì l’inesistenza giuridica/nullità dell’atto di citazione per vizio della sua sottoscrizione (mancanza di firma autografa sull’originale cartaceo e sulla relazione di notifica, abbinata alla mancata allegazione della procura alle liti). In via principale e di merito: nel denegato caso di mancato accoglimento delle eccezioni di natura processuale aventi natura pregiudiziale, respingersi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l’effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 734/2016 D.I. – 1521/16 R.G. – 1275/16 Rep.; In via di ulteriore subordine, nel Firmato Da: * pubbl. il 03/01/2018 RG n. 3172/2016 Repert. n. 64/2018 del 03/01/2018 pagina 3 di 10 merito: nel denegato caso di mancato accoglimento delle eccezioni di natura processuale aventi natura pregiudiziale, accertato il diritto di credito vantato dal * nei confronti * in forza della scrittura privata del 3 agosto 2012 prodotta da parte opposta quale documento n. 4, respingersi tutte le domande avversarie e per l’effetto condannare * in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor * della somma capitale di Euro 32.000,00 così come indicata nella scrittura privata del 20 giugno 2012 prodotta da parte opposta quale documento n. 2, ovvero del diverso ammontare che dovesse risultare accertato in corso di causa, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo. In via istruttoria: si riformulano le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3, da intendersi qui integralmente richiamate. In ogni caso: con vittoria e rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge. Condannarsi altresì * . in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per avere essa introdotto un giudizio di opposizione con dolo (o quantomeno con colpa grave). Si fa particolare riferimento alla negazione in radice della conoscenza della scrittura privata del 3 agosto 2012 prodotta da parte opposta quale documento n. 4 e alle modalità di disconoscimento della sua sottoscrizione, nonché, infine, alla mancata adesione * all’invito alla negoziazione assistita”.

 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a pagina 4 di 10 fascicolo monitorio).

L’opponente * Lo stesso ha svolto una serie di eccezioni pregiudiziali in rito inerenti la mancata allegazione della procura alle liti all’atto di opposizione notificato, al fatto che l’atto di opposizione non fosse un file nativo digitale, ma una scansione d’immagine, e alla mancanza di firma autografa sull’originale cartaceo e sulla relazione di notifica. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale ed è stata in seguito assegnata al sottoscritto Giudice distrettuale, in temporanea sostituzione del Giudice titolare del ruolo, con decreti della Corte d’Appello di Brescia n. 50/2017 del 21/03/2017 e n. 111/2017 del 07/09/2017, a decorrere dal 02/05/2017. Con ordinanza in data 05/05/2017 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, con contestuale fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e all’udienza del 07/11/2017 le parti hanno potuto precisare le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione, dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, termini scaduti rispettivamente il 27/11/2017 e il 18/12/2017.

1 – In primo luogo vanno decise le questioni pregiudiziali di rito svolte da parte opposta * Esse sono infondate e vanno perciò rigettate. * Infatti quanto alla mancata allegazione della procura alle liti all’atto di opposizione notificato alla controparte, va osservato che l’art. 125, 2° comma c.p.c., consente di rilasciare la procura al difensore in data successiva alla notificazione della citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Nel caso di specie parte opponente ha tempestivamente depositato la procura alle liti al momento della iscrizione della causa a ruolo, nel rispetto del disposto normativo sopra richiamato. Quanto all’eccessiva genericità della procura alle liti, l’art. 182, 2° comma c.p.c., consente di sanare la nullità della procura (nel caso di specie per eccessiva genericità) nel termine perentorio fissato dal Giudice, la qual cosa è regolarmente avvenuta: l’ordinanza del 05/07/2016 ha fissato il termine perentorio al 30/07/2016, la procura alle liti specifica, con sottoscrizione autenticata da notaio, è stata tempestivamente depositata in data 21/07/2016. Quanto alle ulteriori doglianze inerenti la nullità dell’atto di citazione (atto di citazione che non era un file nativo digitale, ma una scansione d’immagine, e mancanza di firma autografa sull’originale cartaceo e sulla relazione di notifica), va richiamato l’art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità per inosservanza delle forme degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge e la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso per cui è causa la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. 44/20122 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché ove il deposito dell’atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un’immagine detta evenienza costituisce una mera irregolarità. Lo stesso dicasi per la mancata sottoscrizione autografa sull’originale cartaceo dell’atto e della relata di notifica, posto che detti atti sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore, così consentendo di identificare con certezza il soggetto da cui essi provengono. In ogni caso l’atto di citazione notificato alla controparte ha certamente raggiunto il suo scopo di rendere l’opposto * edotto delle doglianze svolte contro il decreto ingiuntivo e della data e del luogo della sua vocatio in ius, in quanto il difensore di * ha potuto compiutamente svolgere tutte le sue difese anche nel merito della controversia; inoltre, come detto, la firma digitale dell’atto di citazione ha consentito all’opposto di avere certezza che detto atto provenisse dal difensore * 2 – Nel merito della controversia, il disconoscimento della scrittura privata del 03/08/2012 operato da * .r.l. in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante * , è infondato. Infatti, come già osservato dal Giudice che ha deciso in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza del 17/05/2016, la s.r.l. ha due legali rappresentanti, entrambi muniti del potere di agire disgiuntamente, * * , come risulta dalla visura camerale della società (documento prodotto all’udienza del 11/05/2016). La scrittura privata del 03/08/2012 riporta la sottoscrizione di Belotti Alessandro, che durante il suo interpello in data 03/05/2017 ha pure confermato detta sua sottoscrizione (cap. 12 della seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte opposta * La scrittura * .l. Con detta scrittura privata (punto n. 3) * s.r.l. ha assunto l’impegno di pagare a * il credito da esso vantato * s.r.l. dell’autovettura * Sport (targata DF764ZB) da parte di T.F.L. s.a.s. di * (punto n. 2). Con altra scrittura privata del 20/06/2012 intervenuta fra * L. s.a.s. di * , le parti hanno determinato il residuo credito a favore di * per il lavori edili eseguiti nel cantiere di Cermenate (doc. n. 1 fascicolo monitorio), quale differenza fra il totale dei lavori di € 164.000,00 ed i pagamenti già effettuati per € 132.000,00 * che hanno sottoscritto la scrittura privata del 20/06/2012, sono soggetti riconducibili rispettivamente a * il primo e T.F.L. s.a.s. il secondo, posto che hanno svolto attività di tenuta della contabilità dei lavori per le suddette imprese. La circostanza è stata confermata da * , legale rappresentante della T.F.L. s.a.s., e da suo padre * , che, escussi alle udienze del 16/02/2017 e 22/03/2017, hanno entrambi confermato il capitolo n. 5 della seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., di parte * . Ne consegue che la scrittura privata del 20/06/2012 è riconducibile alla volontà negoziale di * e di T.F.L. s.a.s. In ordine all’incertezza dell’importo del credito residuo (€ 22.000,00 come risultante dalla prima parte della scrittura o € 32.000,00 come risultante nella parte finale, quale differenza fra € 164.000,00 ed € 132.000,00), va osservato quanto segue: - * da entrambi i legali rappresentanti di * del 03/05/2017 (cap. n. 13 della seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., di parte * ); - il teste * Fabio, escusso all’udienza del 16/02/2017, quale precedente proprietario dell’automobile ceduta a * s.r.l., ha dichiarato che il valore della stessa era di circa € 30.000,00, corrispondente all’ammontare del suo debito * detta circostanza del valore dell’automobile, da un lato è attendibile, in quanto proveniente dal proprietario dell’automobile, che, in quanto tale, doveva presumibilmente conoscere il valore commerciale del bene, ed è anche credibile alla luce della scrittura Firmato Da: * da * ., poiché secondo logica * r.l. non avrebbe certo accettato l’automobile in cambio dell’assunzione del debito verso * ove il valore dell’automobile e l’ammontare del debito non avessero avuto una misura quanto meno equivalente; dall’altro lato il valore dell’automobile di € 30.000,00 permette di identificare, nell’ambito della scrittura privata del 20/06/2012 fra * , l’ammontare preciso del credito vantato da * , vale al dire € 32.000,00, pari alla differenza fra € 164.000,00 ed € 132.000,00, e non in quella di € 22.000,00, posto che € 32.000,00 è cifra più vicina al valore dell’automobile ceduta da * . (€ 30.000,00 circa), rispetto ad € 22.000,00, indicati nella prima parte della scrittura.

In conclusione per le motivazioni sopra espresse, l’opposizione * è meritevole di accoglimento e quindi va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. 734/2016 (N.R.G. 1521/2016) del 16/02/2016, con cui veniva ingiunto il pagamento a favore di * della somma di € 32.000,00, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio. 3 – La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta * nei confronti di * è infondata alla luce del rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo. Essa va perciò rigettata. Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta da * nei confronti di * va rilevato che per l’accertamento del credito di * si è resa necessaria l’istruttoria testimoniale della fase della opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento ai soggetti riferibili a T * , senza i quali le sole scritture private del 20/06/2012 e del 03/08/2012 non * nella scrittura del 03/08/2012 sottoscritta da * .l. e delle circostanze afferenti la scrittura del 20/06/2012, ossia la sottoscrizione * e o con colpa grave * posto che sulla base della sola documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (scritture private del 20/06/2012 e del 03/08/2012) il credito * non poteva dirsi certo. La domanda va perciò rigettata. 4 – Le spese e competenze di causa di * seguono la soccombenza di * .r.l., a norma dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da nota spese e comunque secondo l’attività effettivamente svolta, in conformità al D.M. del 10/03/2014 n. 55 (valore controversia € 32.000,00), in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 7.254,00, oltre 15% per spese

generali, IVA e CPA come per legge.

 

P.Q.M.

1) rigetta l’opposizione * .l. e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bergamo n. 734/2016 (N.R.G. 1521/2016) del 16/02/2016, con cui veniva ingiunto il pagamento a favore di * della somma di € 32.000,00, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio;

2) rigetta entrambe le domande ex art. 96 c.p.c. svolte dalle due parti in causa;

3) condanna * . s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Suardi * spese e competenze di causa, liquidate in € 7.254,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bergamo, 28 dicembre 2017.