Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12869 - pubb. 22/06/2015
Provvedimenti di istruzione preventiva: sono reclamabili solamente le ordinanze di rigetto rese a fronte di ricorsi per ragioni di urgenza
Tribunale Roma, 29 Maggio 2015. Est. Scerrato.
Accertamento tecnico preventivo - Reclamabilità dei provvedimenti - Sentenza della Corte Costituzionale 144/2008 - Reclamabilità delle ordinanze di accoglimento - Esclusione - Reclamabilità dei soli provvedimenti in tema di istruzione preventiva per ragioni di urgenza
L'intervento operato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 c.p.c., è consapevolmente e ragionevolmente limitato alle sole ordinanze di rigetto dei ricorsi proposti ai sensi delle norme da ultimo citate, senza quindi alcun riferimento né possibile estensione alle ordinanze di accoglimento; analogamente, attesa la mancanza del requisito del periculum in mora, l'intervento della Corte non può riguardare le ordinanze, sia esse di accoglimento che di rigetto, emesse a seguito di ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. In definitiva, il reclamo deve ritenersi proponibile solamente contro le ordinanze di rigetto dei ricorsi con cui si invochi l'adozione di provvedimenti in tema di istruzione preventiva per ragioni di urgenza, mentre in tutti gli altri casi continua a trovare applicazione l'articolo 695 c.p.c. nel testo originario, con conseguente non impugnabilità e quindi non reclamabilità dell'ordinanza del giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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