Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10286 - pubb. 09/04/2014

Decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti

Tribunale Roma, 02 Aprile 2014. .


Processo civile - Dichiarazione di fallimento - Interruzione automatica - Decorrenza del termine per la riassunzione - Data della legale conoscenza dell'evento interruttivo.



Il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell'apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43, comma 3, L. Fall. decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l’interruzione del processo il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo in osservanza dei principi sanciti da Cass., 7 marzo 2013, n. 5650. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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