Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9973 - pubb. 30/01/2014
Coniuge superstite vs ex coniuge per la pensione di reversibilità: giurisdizione del Giudice ordinario
Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Novembre 2013, n. 25456. Est. Rordorf.
Pensione di reversibilità – Controversia tra il coniuge superstite e l’ex coniuge – Giurisdizione ordinaria – Sussiste.
La disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato e tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato (Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429, Casa. S.U. 7 dicembre 1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019) e tanto diversamente dall'ipotesi del concorso trai più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario (ipotesi di cui al co. 3 della stessa norma) Cfr. sul. punto espressamente Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 cit.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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