Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9861 - pubb. 08/01/2014

Confisca per equivalente dei beni profitto di reato e curatore fallimentare rappresentante dei creditori considerati terzi in buona fede

Cassazione penale, 05 Dicembre 2013, n. 48804. Est. Zaza.


Responsabilità di persone giuridiche - Confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato - Salvezza dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede - Curatore quale terzo in buona fede - Valutazione della prevalenza o meno delle esigenze cautelari rispetto ai diritti dei terzi.



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato), il curatore fallimentare deve essere considerato terzo in quanto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede (i creditori) sui beni oggetto di confisca, la posizione dei quali deve pertanto essere valutata dal giudice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto agli stessi, delle esigenze cautelari sottese alla confisca, esigenze che incontrano anche il limite costituito dalla possibilità di restituire parte del profitto del reato al danneggiato, anch'egli rappresentato dal curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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