Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9688 - pubb. 13/11/2013
Giusta causa di revoca degli amministratori di società di capitali a partecipazione pubblica
Cassazione civile, sez. I, 15 Ottobre 2013, n. 23381. Est. Bisogni.
Società di capitali – Partecipazione pubblica – Revoca amministratori – Rapporto fiduciario – Giusta causa – Risarcimento danni.
Società di capitali – Partecipazione pubblica – Natura pubblica o privata – Revoca amministratori – Giusta causa.
Società di capitali – Partecipazione pubblica – Natura pubblica o privata – Obblighi amministratori – Fedeltà al socio – Interesse sociale – Pubblico interesse.
Società di capitali – Partecipazione pubblica – Accesso agli atti – Accesso Consiglieri comunali – Diritti sociali – Revoca amministratori – Giusta causa – Insussistenza.
In una società di capitali a partecipazione pubblica, il venir meno del rapporto fiduciario tra socio Amministrazione comunale e amministratori è rilevante, ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venir meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore. Altrimenti lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza che legittima da un lato il recesso ad nutum ma legittima altresì l’amministratore revocato senza una giusta causa a richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato. (massima ufficiale)
In una società di capitali partecipata in via maggioritaria da un ente pubblico territoriale e costituita per lo svolgimento di un servizio pubblico la giusta causa di revoca di un amministratore non diverge da quella di una società comune e non comprende il semplice logoramento dei rapporti tra soci e amministratori. (massima ufficiale)
Gli amministratori che agiscono in giudizio contro il socio amministrazione comunale perché siano rispettati i diritti della società derivanti dal contratto di servizio, tengono un comportamento sgradito a una componente dell’amministrazione comunale che non costituisce giusta causa di revoca. Imporre una fedeltà degli amministratori al socio pubblico snaturerebbe la natura privata della società in danno degli interessi sociali e della minoranza, oltre che, nel caso di società partecipata per motivi di pubblico interesse, anche dagli stakeholders a cui vantaggio la partecipazione pubblica è prevista. (massima ufficiale)
Non rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori non aver consentito l’accesso diretto alla contabilità sociale da parte dei consiglieri comunali, in quanto si tratta di una pretesa giuridicamente illegittima e un comportamento collusivo degli amministratori comporterebbe una violazione delle norme che regolano i rapporti tra società e soci. (massima ufficiale)
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