Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9223 - pubb. 04/07/2013
La Regione non può legiferare nella materia dell’efficacia giuridica dei contratti
Corte Costituzionale, 19 Giugno 2013, n. 159. Est. Criscuolo.
Efficacia dei contratti – Ordinamento Civile – Competenza dello Stato – Legge regionale che incida sulla disciplina del negozio giuridico – Incostituzionalità – Sussiste (art. 117 Cost.).
E’ incostituzionale a legge regionale che interviene a disciplinare un’ampia ed indeterminata categoria di atti, a contenuto provvedimentale, negoziale (e, dunque, espressione dell’autonomia privata) o deliberativo, escludendo che essi siano efficaci e, comunque, possano impegnare l’amministrazione, sino a quando non siano realizzate le condizioni nella norma stessa previste. Infatti, la disciplina dell’effetto giuridico, cioè dell’idoneità o attitudine di un atto a produrre certe conseguenze nel mondo del diritto, appartiene al diritto civile, dal quale, dunque, è regolata. L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ha codificato il limite del “diritto privato”, consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001 (ex multis: sentenze n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n. 190 del 2001, 279 del 1994, e n.35 del 1992). «L’ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Esso, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n. 352 del 2001). In particolare, la disciplina dei rapporti contrattuali (artt. 1321 e seguenti del codice civile) va riservata alla legislazione statale (sentenze n. 411 e n. 29 del 2006). La norma censurata, venendo ad incidere sull’efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola il citato art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; e lo stesso deve dirsi per il richiamo alla categoria dei “provvedimenti”, perché esso, avuto riguardo al carattere generico della formulazione adottata, si presta a ricomprendere anche i provvedimenti giudiziari (La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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