Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9109 - pubb. 13/06/2013
Riparto della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato
Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2013, n. 11226. Est. Di Virgilio.
Trattamento di reversibilità – Ripartizione della pensione in caso di concorso tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato – Durata del rapporto matrimoniale – Ponderazione con altri elementi – Sussiste.
In relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, e specificamente indicando che tale ripartizione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito della l. n.898 del 1970, art.5, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale