Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9086 - pubb. 10/06/2013
Rettificazione di sesso e divorzio “imposto ex lege”: la Cassazione sospetta l’incostituzionalità
Cassazione civile, sez. VI, 06 Giugno 2013, n. 14329. Est. Maria Acierno.
Rettificazione di sesso – Effetti sul matrimonio preesistente – Automatico scioglimento del matrimonio pur in mancanza di pronuncia giudiziale espressa sul punto – Divorzio cd. imposto ex lege – Questione di legittimità costituzionale (Art. 4, l. 164/1982 – oggi art. 31 d.lgs. n. 150 del 2011; art. 69, d.P.R. 396/2000).
Per effetto dell’art. 4 della legge n. 164 del 1982, l’ordine di annotazione della rettificazione di attribuzione di sesso determina l’obbligo di aggiornare anche il registro degli atti di matrimonio, mediante annotazione dello scioglimento del matrimonio (o della cessazione dei suoi effetti civili), che ne rappresenta un effetto automatico (a prescindere dalla domanda di parte). La norma succitata esclude, tuttavia, in questo modo, il diritto del soggetto che abbia mutato la propria identità di genere a conservare il preesistente vincolo matrimoniale così ponendosi in contrasto con il sistema costituzionale, integrato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, di riconoscimento e tutela del diritto alla autodeterminazione nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistenza dimensione relazione; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità in ordine al divorzio; del diritto dell’altro coniuge a scegliere se continuare la relazione coniugale. Per questi motivi va sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 legge 164/1982, 36 d.lgs 150/2011, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 29, 117 Cost., 8, 12 CEDU. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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