Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9033 - pubb. 30/05/2013

Condizione di reciprocità ed acquisto di proprietà immobiliare

Cassazione civile, sez. II, 21 Marzo 2013, n. 7210. Est. Giusti.


Condizione di reciprocità ex art. 16 preleggi - Ambito di applicazione.

Acquisto di proprietà immobiliare - Non rientra tra i diritti fondamentali della persona - Applicabilità della condizione di reciprocità.

Straniero titolare dello status di soggiorno regolare - Non necessità del meccanismo di verifica della condizione di reciprocità.

Capacità dello straniero titolare dello status di soggiorno regolare prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286/98.



Il principio di reciprocità non riguarda qualsiasi diritto rivendicato dallo straniero. Sono esclusi dal suo ambito applicativo, in primo luogo, i diritti che la Costituzione repubblicana e le Carte internazionali attribuiscono ad ogni individuo per la sua stessa qualità di persona umana. I diritti inviolabili e le libertà fondamentali, infatti, hanno il predicato dell'indivisibilità, e spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani: pertanto, proprio nella prospettiva dell'universalità della persona umana, chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero, e senza distinzione tra straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e straniero privo di un titolo o di un permesso di soggiorno, ne è titolare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 16 delle preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona, dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Le forme di esercizio dell'autonomia negoziale dirette ad acquistare la proprietà di beni immobili non possono, di per sé, inquadrarsi tra i diritti fondamentali della persona; sicché, in quest'ambito, la condizione di reciprocità mantiene, accanto alla sua vigenza, la sua funzione di stimolo e di invito alle altre comunità statuali, diverse da quelle facenti dell'Unione Europea, a modificare la propria legislazione nel senso più liberale possibile, a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Anche laddove non vengano in gioco i diritti fondamentali e si versi nel campo dei meri rapporti economici e della ammissione alla titolarità dei beni, il legislatore ha ampiamente ridotto l'area di operatività dell'art. 16 delle preleggi, escludendo, di regola, la necessità del meccanismo di verifica della condizione del cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero laddove quest'ultimo sia titolare, in Italia, dello status di soggiorno regolare. L'art. 2, comma 2, del testo unico sull'immigrazione prevede infatti che «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ed il testo unico dispongano diversamente». (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Anche nella disciplina anteriore al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, era capace, in deroga al principio di reciprocità, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa; pertanto il contratto preliminare diretto a quell'acquisto non era nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero stesso. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams



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