Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8660 - pubb. 18/03/2013

Autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un genitore, senza l'assenso o contro la volontà dell'altro coniuge

Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2013, n. 2696. Est. Bernabai.


Autorizzazione al rilascio del passaporto al Minore – Provvedimento vincolato – Esclusione – Interesse del minore.



L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori. (1) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


(1) Excursus normativo (a cura di Giuseppe Buffone)
La legge 21 novembre 1967 n. 1185 ha introdotto – come noto - “norme sui passaporti”. Il comma I dell'art. 1, d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato I allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, 2, 3, comma 1 lett. a), b), d), e), g), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 co. 1, 2 e 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del suddetto provvedimento. Ai sensi dell’art. 3, lettere «a» e «b» della l. 1185/67, non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali. L’impianto normativo introdotto dalla l. 1185/67 preclude, quindi, il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore di età (per sé stesso o per il figlio) che non ottenga il consenso dell’altro genitore: in particolare, in caso di conflitto genitoriale in ordine al titolo in favore del figlio, è dato ricorso al Giudice Tutelare.

In data successiva, è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 n. 444 (Modifica dei regolamento CE n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri) che si è anche occupato del tema dei bambini i quali, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. Al VI e VII considerando, il regolamento prevede che “come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, dovrebbe essere introdotto il principio «una persona-un passaporto» (…).  Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini”.

Per dare attuazione alle nuove previsioni europee, il Legislatore è intervenuto mediante l’art. 10, comma V, lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n.106 (Prime disposizioni urgenti per l’economia). La disposizione in esame ha modificato l’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 ed è stata, però, poi, a sua volta, modificata dall’art. 40, comma II, lett. b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

In virtù delle modifiche normative succedutesi nel tempo, l’art. 3 comma V del TULPS è oggi il seguente: «La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero».

Intervento della Suprema Corte
Con la decisione n. 2696/2013, la Suprema Corte, pur prendendo atto dello jus superveniens, afferma che “la ratio dell'atto normativo comunitario, cui si informa la legge interna di attuazione, non è certo quella di prescindere dal consenso dei genitori all'espatrio; bensì, di tutelare ulteriormente l'interesse del minore: tanto più, quindi, in presenza di uno stato di separazione personale dei coniugi”. Ne consegue che l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori.


Testo Integrale