Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8647 - pubb. 13/03/2013

Pegno di titoli di Stato, pegno di credito futuro e necessità della formazione del documento che incorpora i titoli

Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Ottobre 2012, n. 16725. Est. Salmè.


Pegno di credito all'acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi - Natura giuridica - Pegno di credito futuro.



Il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi ha natura di pegno di credito futuro, che fino a quando non si verifica la consegna ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione o la consegna. A differenza del pegno di credito alla consegna di denaro o altra cosa fungibile (art. 2803 c.c.) già esistenti al momento della convenzione, i titoli di Stato, in regime di materializzazione, non sono ancora esistenti fino a quando non viene formato il documento che li incorpora e pertanto, fino a che non venga effettuata l’individuazione non può sussistere la prelazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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