Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8248 - pubb. 23/12/2012
Accordo cd. Prematrimoniale in vista del divorzio, giurisprudenza innovativa della Corte di cassazione
Cassazione civile, sez. III, 21 Dicembre 2012, n. 23713. Est. Dogliotti.
Scrittura privata sottoscritta dai nubendi al momento del matrimonio – Impegno della moglie a trasferire al marito un Immobile di sua proprietà in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio) – Natura di Accordo cd. Prematrimoniale in vista del divorzio - Esclusione.
Accordo cd. Prematrimoniale in vista del divorzio – Giurisprudenza della Cassazione formatasi sul punto – Progressivo “favor” per questi accordi
La scrittura privata sottoscritta dai nubendi al momento del matrimonio, contenente l'impegno della moglie a trasferire al marito un immobile di sua proprietà in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio), non è inquadrabile nell'ambito degli accordi cd. Prematrimoniale in vista del divorzio dove il fallimento del matrimonio non venga considerato come causa genetica dell’accordo, ma sia degradato a mero ‘‘evento condizionale’’. In questi casi viene in rilievo un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio sono molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili. Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale. E’ assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare l’esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. n. 248 del 1993). Giurisprudenza più recente della Cassazione ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico; più specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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